Cass. pen. n. 785 del 13 gennaio 2003
Testo massima n. 1
Il rispetto della regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 c.p.p., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con legge 16 dicembre 1999 n. 479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice alla formulazione antecedente a quelle modifiche, e quindi all'esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme del contraddittorio. (Fattispecie relativa a conflitto sollevato dal Gip al quale il tribunale aveva disposto la trasmissione del fascicolo processuale perché provvedesse all'adempimento in discorso, ritenuto ingiustificatamente omesso).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi