Cass. civ. n. 18569 del 30 giugno 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE


Irragionevole durata del processo - Domanda di indennizzo - Provvedimenti di decadenza ex art 330 e 333 c.c. - Ammissibilità - Fondamento.


La normativa in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo si applica ai procedimenti "de potestate" - che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c. - atteso che essi hanno l'attitudine al giudicato "rebus sic stantibus," in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, con conseguente impugnabilità con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, del decreto della Corte d'appello di conferma, modifica o revoca del provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 330
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE
Costituzione art. 111 com. 7

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Precedenti: Cass. civ. n. 9691/2022

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