Cass. pen. n. 36290 del 8 ottobre 2001

Testo massima n. 1


L'art. 431, comma 1, lett. d), c.p.p., nella parte in cui prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dei «documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale», così consentendone l'utilizzabilità come prove, manifestamente non si pone in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall'art. 111, comma quarto, della Costituzione, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, atteso che, ai sensi del successivo comma quinto dello stesso articolo 111, al suddetto principio può derogarsi, tra l'altro, in casi di «accertata impossibilità di natura oggettiva», tra i quali ben può farsi rientrare quello concernente le forme assunte dalla prova acquisita al processo mediante rogatoria internazionale, posto che non può pretendersi che l'ordinamento processuale straniero si conformi ai principi costituzionali vigenti in Italia.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE