Cass. civ. n. 940 del 4 aprile 1973

Testo massima n. 1


Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di coloro che vi hanno diritto, in proporzione di tale diritto ed indipendentemente sia da ogni interesse particolare che il ricostruttore possa avere, perché l'obbligo della ricostruzione sorge dalla necessità di essa, fundi nomine, sia dall'eventuale consenso dell'altro condomino, purché, beninteso, la spesa non sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, non si tratti di sopraelevazione pregiudizievole per il muro stesso o per l'analogo diritto del condomino. Pertanto, nel caso — possibile specialmente nelle zone sismiche, date le particolari prescrizioni tecniche colà vigenti — in cui pur dovendosi ricostruire un muro comune perché pericolante, la sua ricostruzione comporti particolari e più dispendiosi accorgimenti per le esigenze di uno dei due fabbricati contigui e precluda al vicino la possibilità di analoga utilizzazione, vi è un doppio motivo per la discriminazione dell'onere delle spese, l'uno relativo alla causa della maggiore spesa, l'altro corrispondente alla compressione delle facoltà di godimento.

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