Cass. pen. n. 8296 del 5 settembre 1996

Testo massima n. 1


La persona che, sentita quale parte lesa del reato di lesioni, renda dichiarazioni false, forvianti e reticenti idonee a ostacolare le investigazioni delle autorità, deve essere ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento ed il verbale contenente le dichiarazioni sulle quali si basa l'incriminazione possono essere acquisite al fascicolo del dibattimento, in quanto costituiscono il corpo del reato del delitto contestato.

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