Cass. civ. n. 18591 del 30 giugno 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Decreto approvazione stato passivo - Giudicato endofallimentare - Regole interpretative contrattuali - Esclusione - Criteri di cui all'art. 12 prel. - Applicabilità.


Il giudicato endofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30838 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 97
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Preleggi art. 12

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