Cass. civ. n. 18626 del 8 luglio 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE


Esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo - Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. - Legittimazione attiva del liquidatore ex art. 182 l.fall. - Fondamento.


In caso di esecuzione nei confronti di società in concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell'art. 182 l.fall. è legittimato a proporre l'opposizione di terzo, trattandosi di soggetto diverso dalla debitrice esecutata (la quale è comunque litisconsorte necessario nell'opposizione ex art. 619 c.p.c.) e di figura distinta da quella del liquidatore volontario, in quanto mandatario ex lege dei creditori della società per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dell'attivo concordatario, che ha natura di patrimonio separato, vincolato alla soddisfazione dei creditori.

Riferimenti normativi

Legge Falliment. art. 182
Legge Falliment. art. 168
Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2487

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Precedenti: Cass. civ. n. 3846/2023

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