Cass. civ. n. 1864 del 27 gennaio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia del T.F.R. - Requisiti - Datore di lavoro non soggetto a fallimento - Accertamento giudiziale del credito - Necessità - Società cancellata dal registro delle imprese - Accertamento nei confronti dei soci - Riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - Irrilevanza.


L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per la mancata corresponsione del T.F.R. presuppone, anche quando il datore di lavoro non è soggetto a fallimento, l'avvenuto accertamento giudiziale dell'esistenza e della misura del credito prima della richiesta di intervento, sicché, se datrice di lavoro è una società cancellata dal registro delle imprese, tale accertamento può essere esperito nei confronti dei soci, in quanto successori della stessa e di conseguenza dotati della legittimazione passiva, a prescindere dall'effettiva riscossione di somme in base al bilancio di liquidazione della società.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15384 del 2021

Normativa correlata

Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2945

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