Cass. civ. n. 18652 del 08 luglio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Ricorso per cassazione - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità.


In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza "abbia pronunciato su cosa non domandata", "se abbia aggiudicato più di quello che era domandato", "se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda" e "se contenga disposizioni contraddittorie".

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 488 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112
Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 204

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