Cass. civ. n. 18663 del 8 luglio 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL)
Rito del lavoro - Sentenza - Mancanza della motivazione per sopravvenuto impedimento del giudice che ha letto il dispositivo - Decorrenza del termine lungo - Deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti il sopravvenuto impedimento - Comunicazione del mancato deposito della motivazione - Necessità - Esclusione - Notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c. - Decorrenza del termine breve.
Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 430
Cod. Proc. Civ. art. 433
Cod. Proc. Civ. art. 326