Cass. civ. n. 18671 del 8 luglio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE


Proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. - Istanza di decisione - Successiva rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Art. 96, comma 4, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.


In tema di giudizio di cassazione, la parte che abbia formulato rituale istanza di decisione a seguito della proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., può successivamente rinunciare al ricorso, senza poter essere condannata, in tal caso, al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies
Cod. Proc. Civ. art. 390
Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

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