Cass. civ. n. 18676 del 03 luglio 2023

Testo massima n. 1


In tema di rapporti di vicinato, la tutela della riduzione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni contenute in leggi speciali e in regolamenti edilizi locali è accordata solo quando le disposizioni violate abbiano carattere integrativo delle norme del codice civile e si riferiscano a edifici non confinanti con vie o piazze pubbliche, con la conseguenza che, in relazione a questi ultimi, la riduzione in pristino è esclusa nel caso in cui la distanza tra essi è inferiore a quella stabilita nei regolamenti edilizi locali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 5204 del 2008

Normativa correlata

Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9
Cod. Civ. art. 873
Cod. Civ. art. 879
Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.

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