Cass. civ. n. 18681 del 9 luglio 2024

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO


Preliminare di vendita immobiliare di cosa generica - Oggetto del contratto - Pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c. - Necessità dell’esatta individuazione dell’immobile con il preliminare - Sussistenza - Fondamento.


In caso di contratto preliminare di vendita immobiliare di cosa generica, l'oggetto dello stesso può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua stipulazione, nella sola ipotesi in cui l'identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1346
Cod. Civ. art. 2932

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Conformi: Cass. civ. n. 21449/2017

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