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Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 6755 del 22 febbraio 2005

Cassazione penale Sez. IV ordinanza n. 6755 del 22 febbraio 2005

Testo massima n. 1

In tema di patteggiamento, la persona condannata per il reato di traffico di stupefacenti non ha un diritto automatico alla restituzione delle somme sequestrate atteso che egli, cedente della droga, è parte di un negozio contra legem e dunque non è portatore di alcun interesse legale alla restituzione di somme costituenti illecita controprestazione. Ne consegue che, se l’imputato non contesta in radice la provenienza del denaro, il suo ricorso va dichiarato inammissibile. [ Ha specificato la Corte che ciò è particolarmente evidente alla luce delle modifiche dalla legge n. 134 del 2003 all’art. 445 c.p.p. in tema di confisca, che – consentendola anche quando essa è facoltativa ex art. 240 c.p. – comportano soltanto, nel caso di facoltatività della misura, l’obbligo per il gudice di specifica motivazione ].

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