Cass. civ. n. 18744 del 09 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE Mobilità verticale - Interpretazione dell'art. 1, punto C), paragrafo II, lett. c) della Parte IV, Titolo II del CCNL Industria Metalmeccanica privata in base alle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - Passaggio dalla seconda alla terza categoria - Accertamento della concreta capacità di svolgimento di compiti di livelli superiori - Sussistenza - Condizioni.


In tema di mobilità verticale, l'art.1, punto C), paragrafo II, lett.c), del Titolo II del c.c.n.l. Industria Metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008 deve essere interpretato - alla luce delle regole di ermeneutica negoziale contenute negli artt. 1362 e ss. c.c. - nel senso che il passaggio dalla seconda alla terza categoria consegue all'accertamento in concreto (compiuto attraverso la sperimentazione di almeno un mese in compiti di livelli superiori, a seguito dell'espletamento per almeno 18 mesi delle funzioni della seconda categoria) della capacità di svolgere funzioni di livello superiore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3521 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Contr. Coll. 20/01/2008

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