Cass. civ. n. 18765 del 9 luglio 2025
Testo massima n. 1
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Litisconsorzio facoltativo - Sentenza formalmente unica - Capo autonomo non impugnato - Presupposto logico di altro capo impugnato - Riforma del primo - Esclusione - Fattispecie.
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 329
Cod. Proc. Civ. art. 103
Nessuna massima correlata