Cass. civ. n. 18772 del 04 luglio 2023

Testo massima n. 1


ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI Procedimento arbitrale - Libertà delle forme - Assenza di previsioni nella convenzione di arbitrato - Possibilità dell'arbitro di regolare lo svolgimento del giudizio - Modalità - Condizioni.


Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1099 del 2016

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 816 bis
Costituzione art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

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