Cass. civ. n. 18772 del 4 luglio 2023

Testo massima n. 1


ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI


Procedimento arbitrale - Libertà delle forme - Assenza di previsioni nella convenzione di arbitrato - Possibilità dell'arbitro di regolare lo svolgimento del giudizio - Modalità - Condizioni.


Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purché ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 816 bis
Costituzione art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 1099/2016

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