Cass. civ. n. 18773 del 9 luglio 2025

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE


Determinazione del compenso spettante al difensore - Successione di tariffe professionali nel corso del processo - Liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore - Tariffe professionali rispettivamente applicabili.


In tema di determinazione del compenso spettante al difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, mentre gli onorari di avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, i diritti di procuratore, invece, vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 11814/1998

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