Cass. pen. n. 18797 del 27 gennaio 2023
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE - Avviso di conclusione delle indagini – Richiesta di interrogatorio da parte dell'indagato - Mancato espletamento - Riunione di procedimenti - Nuovo avviso di conclusione relativo a tutti i reati per cui si procede - Mancata richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio dopo la ricezione del nuovo avviso - Esercizio dell'azione penale - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Il mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta dopo aver ricevuto un primo avviso di conclusione delle indagini preliminari non dà luogo a nullità del decreto di citazione a giudizio nel caso in cui, disposta la riunione ad altro procedimento, sia stato notificato un nuovo avviso di conclusione delle indagini relativo a tutti i reati per cui si procede e l'indagato, successivamente ad esso, non abbia rinnovato la richiesta di essere sottoposto ad interrogatorio, con conseguente legittimo esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'adozione e la notifica del secondo avviso di conclusione determina autonomi effetti processuali, tra i quali la decorrenza di un nuovo termine entro il quale l'indagato può esercitare le proprie facoltà difensive).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.