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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34843 del 26 settembre 2001

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34843 del 26 settembre 2001

Testo massima n. 1

La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi – a conclusione del dibattimento – la pena originariamente richiesta dall’imputato, non è appellabile da quest’ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

Testo massima n. 2

La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi — a conclusione del dibattimento — la pena originariamente richiesta dall’imputato, non è appellabile da quest’ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.

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