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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1693 del 1 giugno 2000

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1693 del 1 giugno 2000

Testo massima n. 1

In caso di motivi di ricorso affetti da vizi che ne comportano l’inammissibilità originaria [ per difetto dei requisiti genetici della specificità e dell’interesse ] deve ritenersi che, nonostante la proposizione di siffatta impugnazione, la sentenza di merito sia passata in giudicato, con conseguente impossibilità di potere dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l’intervenuta successiva depenalizzazione del reato.

Testo massima n. 2

Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

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