Cass. civ. n. 18829 del 4 luglio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE


Diritto dell'acquirente, convenuto in giudizio, nei confronti del venditore chiamato in garanzia, alla rifusione delle spese giudiziarie sopportate e di quelle rimborsate al terzo vittorioso - Sussistenza - Negazione della tutela risarcitoria per difetto di prova del danno subito per effetto dell'evizione - Irrilevanza.


In caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all'acquirente, convenuto in giudizio compete, ai sensi degli artt. 1483, comma 2, e 1484 c.c., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all'acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell'evizione stessa.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1480
Cod. Civ. art. 1483
Cod. Civ. art. 1484
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 21625/2009

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