Cass. civ. n. 18840 del 04 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Deposito di copia analogica della decisione corredata da relazione di notificazione e inserita nel fascicolo informatico - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Intimati appellanti difesi dal medesimo avvocato - Controricorso depositato per ministero del medesimo avvocato - Improcedibilità del ricorso - Esclusione.


In tema di ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica del ricorso per cassazione, di copia analogica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione effettuata nei confronti della parte ricorrente dagli appellanti a mezzo PEC, ma non corredata dalla attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità per nessuno

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 8312 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 365
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1
Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

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