Cass. civ. n. 18848 del 04 luglio 2023
Testo massima n. 1
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - IN GENERE Atto notarile - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Partecipazione all'atto rogato di un soggetto affetto da sordità - Dichiarazione della parte di essere parzialmente priva dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.
L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 221