Cass. civ. n. 18850 del 04 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETA' E ALTRI ENTI Rappresentanza in giudizio - Regione Puglia - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di deliberare in materia di liti attive e passive - Mancanza della delibera autorizzativa - Conseguenze.


L'art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 560 del 2000

Normativa correlata

Costituzione art. 123
Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST.
Legge Reg. Puglia 12/05/2004 num. 7

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE