Cass. pen. n. 18865 del 3 aprile 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Recidiva contestata, ma non applicata in primo grado - Mancata impugnazione del pubblico ministero – Riconoscimento di un'attenuante - Giudizio di bilanciamento - Violazione del divieto - Sussistenza - Ragioni.
Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).
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Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597