Cass. pen. n. 18866 del 04 aprile 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA - Condanna per il reato di cui all'art. 416, cod. pen. - Applicabilità di misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni.
In caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere, può essere ordinata, in presenza di adeguato accertamento della pericolosità sociale, una misura di sicurezza personale ex art. 417, cod. pen., posto che il richiamo ivi previsto ai "due articoli precedenti" deve intendersi riferito agli artt. 416 e 416-bis, cod. pen., e non all'art. 416-ter, cod. pen., introdotto successivamente all'art. 417, cod. pen. e che, pertanto, non lo contemplava.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 417
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11 ter
Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.