Cass. civ. n. 18881 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 16359/2015

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