Cass. civ. n. 18886 del 04 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Omesso esame di fatto decisivo - Ammissibilità - Condizioni.
L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5
Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.