Cass. civ. n. 18922 del 04 luglio 2023

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Rimborso di tributi non dovuti - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Riconoscimento in via presuntiva - Ammissibilità - Limiti.


In tema di rimborso di tributi non dovuti, la particolarità dell'obbligazione tributaria implica che il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., causato dal ritardo nel pagamento di crediti d'imposta, sia riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10783 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2727
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.

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