Cass. civ. n. 18947 del 10 luglio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE


Trasferimento ex art. 2112 c.c. - Ramo d'azienda - Requisiti - Autonomia funzionale e preesistenza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.


Ai fini del trasferimento del ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, che va inteso, in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, quale capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sul presupposto che in concreto, dopo la cessione del ramo d'azienda, l'attività della cessionaria era rimasta indissolubilmente legata, in termini di vera e propria dipendenza funzionale, ad alcune attività rimaste in capo alla cedente).

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2112
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 32

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