Cass. civ. n. 18951 del 05 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione - Decisione dell'appello - Inosservanza dell'art. 348, comma 2, c.p.c. - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Presupposti - Fondamento.
La norma contenuta nell'art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l'interesse dell'appellante ad evitare che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.