Cass. civ. n. 18952 del 10 luglio 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE


Separazione personale dei coniugi - Diritto all'assegno di mantenimento - Condizioni - Non addebitabilità della separazione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c. - Manifesta infondatezza - Ragioni.


In tema di separazione coniugale, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., nella parte in cui subordina il diritto all'assegno di mantenimento alla mancata addebitabilità della separazione, in quanto è rimessa alla discrezionalità legislativa la ponderazione tra rispetto degli obblighi derivanti dal matrimonio e ragioni della solidarietà, le quali non sono assolutamente neglette o conculcate, perché al coniuge separato con addebito, se bisognoso, viene comunque garantito il diritto agli alimenti.

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Riferimenti normativi

Costituzione art. 29
Costituzione art. 2 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 1259/2016

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