Cass. civ. n. 18963 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale - Domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini dell'indennità di perequazione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria) - Efficacia interruttiva della prescrizione di tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima - Sussistenza - Necessaria proposizione della domanda di pagamento dei ratei - Insussistenza.


In tema di personale universitario non docente in servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale, la domanda giudiziale volta al riconoscimento del diritto all'equiparazione economica al IX livello (dirigente amministrativo), ai fini della corresponsione dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (cd. indennità De Maria), ha efficacia interruttiva della prescrizione in relazione a tutti i diritti derivanti da detto riconoscimento, ivi incluso quello al pagamento dei ratei dell'indennità medesima, senza che occorra che il titolare ne chieda la corresponsione nello stesso o in altro processo e anche quando la relativa pretesa non possa essere avanzata nel giudizio pendente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16120 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2943
DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST.

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