Cass. civ. n. 18969 del 10 luglio 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale sanitario - Art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità del 2001 - Indennità per incarico di coordinamento - Condizioni - Potere di coordinamento del personale - Necessità - Ulteriori determinazioni discrezionali dell'Amministrazione - Irrilevanza.


In tema di personale sanitario, l'art. 10, comma 3, del c.c.n.l. comparto Sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, che prevede l'indennità per l'incarico di coordinamento, si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, si richiede che vi sia traccia documentale del conferimento o la sua verifica con atto formale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché il coordinamento del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 18679 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Contr. Coll. 20/09/2001 art. 10 com. 3

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