Cass. civ. n. 1899 del 23 gennaio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Processo esecutivo - Dichiarazione di estinzione - Provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente e non notificato - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Termine lungo - Proposizione di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 inammissibile - Conseguenze - Decorrenza, dalla sua notifica, del termine breve per ricorso per cassazione.


Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20478 del 2017

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

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