Cass. civ. n. 18990 del 05 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. - Domanda non rientrante tra quelle indicate dall’art. 702 bis c.p.c. - Inammissibilità - Rilievo d’ufficio e deduzione di parte - Prima udienza - Omissione – Preclusione.


Nel processo sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., il potere officioso del giudice - nonché quello della parte convenuta di sollecitarne l'esercizio - di dichiarare, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c, l'inammissibilità della domanda non rientrante tra quelle indicate nell'art. 702 bis c.p.c., resta precluso ove non sia stato esercitato alla prima udienza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28579 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 2 CORTE COST.

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