Cass. civ. n. 18998 del 05 luglio 2023

Testo massima n. 1


VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE Vendita di “aliud pro alio” – Successiva alienazione del bene da parte dell’acquirente – Preclusione dell’azione di risoluzione ex art. 1492, comma 3, c.c. – Esclusione – Fondamento.


Alla vendita di "aliud pro alio" non si applica la disposizione dettata dall'art. 1492, comma 3, c.c., con riferimento alla compravendita di cosa affetta da vizi, con la conseguenza che la successiva alienazione a terzi del bene da parte dell'acquirente non preclude la proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento secondo la disciplina generale di cui all'art. 1453 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28069 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1492 com. 3
Cod. Civ. art. 1453

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