Cass. civ. n. 19 del 02 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO Accertamento della volontà concreta di concludere il contratto diverso - Esclusione - Soddisfacimento dell’intento pratico originariamente perseguito - Sufficienza.


Ai fini della conversione del negozio nullo ai sensi dell'art. 1424 c.c., non occorre l'accertamento della volontà concreta delle parti di accettare il diverso contratto frutto della conversione – poiché ciò comporterebbe la coscienza della nullità dell'atto compiuto, ostativa alla stessa conversione – ma è sufficiente che l'intento pratico originariamente perseguito dalle parti sia soddisfatto, anche solo in parte, dagli effetti del nuovo negozio frutto della conversione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2912 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1424

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