Cass. civ. n. 1900 del 27 gennaio 2025

Sezione Unite

Testo massima n. 1


SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - IN GENERE Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.


In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 25130 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1051
Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 363

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