Cass. pen. n. 19021 del 15 aprile 2025
Testo massima n. 1
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Sottrazione di energia elettrica mediante alterazione del "chip" di misurazione del contatore - Frode informatica - Esclusione - Furto - Configurabilità - Ragioni.
Integra il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non è diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7
Cod. Pen. art. 640 ter