Cass. civ. n. 19024 del 11 luglio 2024
Testo massima n. 1
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Subprocedimento incidentale di verificazione di scrittura privata - Proposizione dell’istanza in appello per la prima volta da parte della parte contumace in primo grado - Tempestività - Condizioni - Fondamento.
In tema di subprocedimento incidentale di verificazione della scrittura privata disconosciuta, ove il disconoscimento della scrittura sia avvenuto, a cura della parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, con l'atto introduttivo dell'appello, è tempestiva l'istanza di verificazione proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione nel giudizio di gravame depositata entro la prima udienza, non essendo richiesto che tale istanza sia avanzata nel termine previsto per l'interposizione dell'appello incidentale avendo natura e finalità di carattere istruttorio, essendo infatti preordinata alla utilizzazione della prova documentale e non alla confutazione delle ragioni espresse dalla sentenza di primo grado.