Cass. civ. n. 1903 del 27 gennaio 2025

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Danno da nascita indesiderata - Interruzione volontaria di gravidanza - Presupposti - Onere probatorio - Presunzioni - Requisiti.


In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13881 del 2020

Normativa correlata

Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1218

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