Cass. civ. n. 19042 del 11 luglio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)


Interposizione fittizia di manodopera - Obbligo retributivo - Decorrenza - Dalla messa alla mora - Necessaria posteriorità rispetto alla sentenza di accertamento della nullità dell’interposizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la messa in mora contenuta nell'atto introduttivo del giudizio).

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27 com. 2
Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 3 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1460

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