Cass. civ. n. 19045 del 11 luglio 2025

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE


Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia ex l. n. 297 del 1982 - Requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento - Presupposti - Rilevanza del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore - Esclusione - Principio di non contestazione - Inapplicabilità - Fondamento.


Ai fini del pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore in relazione alla soglia debitoria contemplata dall'art. 15 l. fall. richiede l'accertamento dell'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non già del solo debito dedotto in giudizio dal lavoratore (posto che potrebbero esservi più debiti scaduti che, cumulati, determinano il superamento della suddetta soglia), non operando, a tal fine, il principio di non contestazione, dal momento che non rientra nella sfera di conoscibilità dell'Istituto il fatto integrante il superamento della soglia medesima.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 1887/2020

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