14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5791 del 9 giugno 1993
Testo massima n. 1
Nel giudizio direttissimo le parti non hanno l’onere di specificare le circostanze sulle quali si intendono escutere i testimoni. Invero la specifica formulazione dell’art. 451 c.p.p. che prevede la «presentazione», al dibattimento, senza citazione, di testimoni, ad iniziativa del pubblico ministero, dell’imputato e della parte civile, è indicativa della voluntas legis di assicurare la semplicità e la celerità del giudizio direttissimo, anche attraverso l’eliminazione di formalità prescritte nel giudizio ordinario. Né la mancanza dell’obbligo di specificare le circostanze sulle quali i testimoni «presentati» dovranno essere escussi realizza una lesione del diritto di difesa, posto che le parti si trovano in una posizione «paritaria» assicurata dall’eguale diritto di «presentazione diretta» [ e, pertanto, «a sorpresa» ] dei testimoni.
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