Cass. civ. n. 1907 del 27 gennaio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Comunicazione anticipatoria con e-mail - Atto atipico impugnabile - Esclusione - Fondamento.


In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 40543 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

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