Cass. civ. n. 1907 del 27 gennaio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Comunicazione anticipatoria con e-mail - Atto atipico impugnabile - Esclusione - Fondamento.
In tema di imposta di registro, la comunicazione, che anticipa l'avviso di liquidazione al contribuente a mezzo e-mail da parte dell'Agenzia, non è un atto atipico impugnabile, ma solo il mezzo di comunicazione dell'avviso stesso, con la conseguenza che l'impugnazione proposta è riferita all'atto lesivo e non alla e-mail, vista la coincidenza integrale tra quanto anticipato e l'avviso di accertamento formalmente notificato successivamente, già perfetto e valido sin dal momento della sua emissione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.