Cass. pen. n. 19071 del 20 febbraio 2025

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI O IMPRESE - Ambito di applicazione - Professioni non soggette ad obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali - Applicabilità - Fattispecie.


In tema di misure cautelari interdittive, il divieto temporaneo di esercitare una professione di cui all'art. 290 cod. proc. pen. trova applicazione non solo con riguardo a quelle protette o vigilate da leggi speciali e soggette all'obbligo di iscrizione, ma anche in relazione a quelle aventi ad oggetto prestazioni di contenuto professionale o intellettuale oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie relativa a esercizio della professione di "massaggiatore olistico").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 10607 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290
Cod. Civ. art. 2229

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