Cass. pen. n. 1908 del 26 novembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Beni intestati ad un terzo - Citazione in giudizio ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. - Richiesta dell’imputato di essere giudicato con il rito abbreviato - Estromissione del terzo dal processo - Esclusione - Diritti processuali del terzo - Indicazione.


In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25558 del 2024

Normativa correlata

Costituzione art. 24 com. 2
Costituzione art. 25 com. 1
Costituzione art. 111
Costituzione art. 117 com. 1
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

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